La Clausola Penale è una clausola contrattuale con cui le parti che stipulano il contratto convengono che, qualora uno dei contraenti non adempia, o ritardi il proprio adempimento contrattuale, sia tenuto a pagare all’altra parte una certa somma di denaro (o altra prestazione). Attraverso tale clausola si determina o si contribuisce a determinare preventivamente la misura del risarcimento del danno. (Art. 1382 Effetti della clausola penale: La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento (1218), uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (1223). La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.)
Perché le parti sono indotte a stipulare tale clausola?
a) RISPARMIO DEI COSTI GIUDIZIARI: si ottiene questo risultato soprattutto quando il danno e la sua misura siano difficili da provare, ma sussiste anche fuori di questo caso, perché generalmente i costi di un accertamento giudiziario sono ben superiori a quelli di negoziazione;
b) IN CASO DI DIFFICILE DETERMINAZIONE E PROVA DEL DANNO: quando il danno sia difficile da stabilire e provare, la clausola penale ripartisce fra le parti il rischio correlativo;
c) COME INCENTIVO AD ADEMPIERE: la clausola penale crea per il debitore un incentivo ad adempiere, ed assicura una riparazione al creditore insoddisfatto, quando il danno patrimoniale, pur esistente, non possa essere liquidato con criteri di mercato, o quando si tratti di danno non patrimoniale;
d) PER RENDERE PREVEDIBILE UN DANNO ALTRIMENTI IMPREVEDIBILE: mediante la clausola penale ci si può proporre di rendere prevedibile un danno che altrimenti dovrebbe considerarsi imprevedibile e non potrebbe essere risarcito ai sensi dell’art. 1225 cod.civ. (Art. 1225 Prevedibilità del danno: Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione)
Cosa succede se la clausola penale concordata è eccessiva?
Con regola generale ed inderogabile, la legge prevede che la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte, ovvero se l’ammontare è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento, art. 1384 cod. civ. (Art. 1384 Riduzione della penale: la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento). Per il caso dei contratti con i consumatori si prevede che la penale vessatoria e manifestamente eccessiva sia nulla.
Tra le ragioni che giustificano l’intervento del giudice è da ricordare innanzitutto l’iniquità di una pattuizione che si presume essere il risultato di un approfittamento della debolezza economica o della irriflessività della parte gravata. Inoltre la regola di legge sulla riducibilità della penale eccessiva induce a moderazione nella stipulazione delle penali, che tenderanno perciò ad avvicinarsi maggiormente ai danni effettivi con vantaggio per un efficiente calcolo economico. Infine, una penale eccessiva potrebbe ridurre impropriamente l’interesse del creditore a prestare la cooperazione all’adempimento dovuta da parte sua.
Riguardo ai criteri che permettono la valutazione della eccessività della penale in prima battuta va rilevato che l’eccessività, che costituisce il presupposto per la riduzione giudiziale, deve essere ‘manifesta’, cioè rilevabile a prima vista ed indiscutibile. Bisognerà tenere conto anche degli interessi di carattere non patrimoniale (art. 1384 cod. civ.:’sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento’. Qualora circostanze sopravvenute implichino come conseguenza una molto minore dannosità dell’inadempimento rispetto a quanto poteva apparire al tempo della conclusione del contratto, è logico pensare che questa vada diminuita per evitare che sia oggettivamente eccessiva.
In merito ai criteri, in base ai quali procedere alla equa riduzione della penale, è logico osservare: -non rileva il grado di colpa del debitore inadempiente (la penale infatti è correlata al danno che essa intende convenzionalmente liquidare); –nel caso di inadempimento solo parziale l’art. 1384 cod. civ. impone la riduzione della penale senza richiedere che essa sia ‘manifestamente eccessiva’ (ove le parti non si siano accordate su graduazione della penale).
La riduzione della penale manifestazione eccessiva dovrebbe essere concessa solo su eccezione del debitore, sebbene in giurisprudenza si è presentato un orientamento che prevede l’eccezione proposta d’ufficio, ma tale soluzione non appare condivisibile.
Ulteriori regole e questioni riguardanti la clausola penale:
Nel caso di concorso di colpa del creditore, non si applica l’art. 1227 cod.civ., ma un concorso di colpa grave e manifesto può render la penale manifestamente eccessiva e venire pertanto in considerazione per l’equa riduzione prevista dall’art. 1384 cod. civ. Se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, la clausola penale ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa. Gli interessi moratori preventivamente pattuiti in misura superiore a quella prevista dall’art. 1224.1 cod. civ. costituiscono una liquidazione convenzionale del danno, che rientra nel concetto di clausola penale.
La penale è alternativa all’adempimento, chiedendone il pagamento il creditore implicitamente dichiara di non avere più interesse all’adempimento della prestazione principale, si giustifica pertanto che cessi l’obbligo del debitore inadempiente di tenersi pronto ad eseguirla.